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Cronaca : operazione "volpe nel deserto"

Il tribunale del Riesame stronca l'impianto accusatorio

mercoledì, 6 luglio 2011, 01:01

Quale corruzione? Per la procura di Lucca è tutto da rifare. I giudici del tribunale del Riesame di Firenze hanno infatti completamente sgretolato le accuse contro l’assessore Marco Chiari, il dirigente Maurizio Tani, l’imprenditore Giovanni Valentini e i due professionisti Luca Antonio Ruggi e Andrea Ferro, colpevoli, per il sostituto procuratore Fabio Origlio, di aver dato vita a condotte atte a favorire l’imprenditore Valentini per la ristrutturazione dello stadio e l’edificazione di un nuovo quartiere a S.Anna. Ipotesi corruttive che li avevano portati agli arresti (in carcere per Chiari). Un decreto che era però stato annullato proprio dai giudici del tribunale della libertà di Firenze cui i legali degli indagati si erano rivolti.

Il collegio composto da Bruno Maresca, Pier Francesco Magi e Paola Palasciano ha depositato lunedì le motivazioni con le quali elencano quali siano gli argomenti, visti gli atti d’indagine della procura di Lucca, che li hanno indotti a smontare tutte le ipotesi d’accusa, ritenendo, in sostanza, come per ogni indagato non siano stati riscontrati “fondati indizi di colpevolezza”. A partire dalle stesse intercettazioni telefoniche, alle quali, “travisandone l’importanza, si attribuisce conferma dell’impianto accusatorio, ove queste, tutt’al più, avrebbero potuto essere ritenute sintomatiche di rapporti poco trasparenti intercorrenti fra i due professionisti e l’assessore Chiari (definito uno sbrigafaccende ndr), rapporti peraltro nemmeno esattamente inquadrati dall’accusa”.

Inoltre, per i giudici fiorentini, dalle intercettazioni non sarebbe “dato rinvenire alcuna prova del passaggio diretto di denaro, di altra utilità o la promessa di ciò” in virtù del fatto che “la prospettazione accusatoria è stata fondata sulla percezione o la promessa della percezione di danaro o di altra utilità da parte di Chiari attraverso i due professionisti Ruggi e Ferro, ritenendoli quasi dei prestanome del Chiari”. Sempre per i giudici “quello che emerge dalle conversazioni e dal materiale amministrativo in atti, è che la volontà di pervenire in tempi brevi sia all’approvazione della ristrutturazione dello stadio, sia alla approvazione della variante del Parco S. Anna, corrispondeva alla volontà politica della maggioranza comunale (essendo i pubblici amministratori ben consapevoli del possibile accertamento delle loro responsabilità) e non fosse affatto un affare privato di qualcuno dei suoi funzionari”.

Il primo ad essere “scagionato” dalle accuse è il dirigente Maurizio Tani, che secondo il Riesame non era a conoscenza di un eventuale accordo corruttivo fra Chiari e Valentini, anche perché, stante così le indagini, al dirigente comunale non risultano “individuate da nessuna parte dell’ordinanza del Gip dazioni di danaro o altre utilità a Tani da parte di Valentini: tale certamente non potendo ritenersi la concessione il 3/9/10 di un abbonamento con tessera Vip per assistere alle partite della Lucchese”. Inoltre Tani non avrebbe avuto consapevolezza di alcun accordo corruttivo. Anche “volendo accedere alla prospettazione accusatoria circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del Chiari per il delitto di corruzione – scrivono i giudici nella motivazione - non vi sono atti istruttori e nemmeno conversazioni che possano evidenziare la effettiva sussistenza di tale convincimento nel Tani. Nemmeno emerge da alcuna parte che Tani sia stato accondiscendente o abbia tenuto comportamenti di favore con Chiari finalizzati a favorire gli interessi della Valore spa”. In sostanza nell’ordinanza del Gip  “non è stata offerta la prova dei gravi indizi di colpevolezza del delitto di corruzione propria, né relativamente al progetto Parco S. Anna, né per quanto riguarda lo stadio Porta Elisa, né relativamente agli altri progetti attinenti alla realizzazione di un distributore di carburante e di un parco fotovoltaico in località S. Donato”.

Riguardo all’assessore Chiari, che i giudici definiscono uno “sbrigafaccende” dotato di “una straordinaria capacità di autoincensarsi e di attribuirsi il merito del risultato raggiunto”, nella prospettazione accusatoria” del Gip nei suoi confronti “manca l’individuazione di quali siano stati gli atti contrari ai doveri d’ufficio” a lui riferibili. Che secondo l’impostazione accusatoria, sarebbero stati “compiuti per percepire il prezzo della corruzione”, anche se si sottolinea come  “tutte le determinazioni amministrative oggetto dei capi di imputazione attengono ad atti del consiglio o della Giunta comunale, quindi atti non riferibili ed imputabili al solo Chiari”. Lo stesso assessore, secondo i giudici, “furbescamente”, assumeva “l’atteggiamento del creditore, faceva conseguire, con collaudata disinvoltura, richiesta di lavoro, quasi che ciò dovesse a lui essere riconosciuto” come “un atto dovuto, conseguente a una qualche implicita riconoscenza per l’attività svolta”. Così che Valentini “che aveva cura di mantenersi un buoni rapporti con l’assessore, alla fine acconsentiva, al fine di tenersi buono Chiari, e affidava un incarico a Ferro e uno a Ruggi”. Ma proprio il conferimento di tali incarichi, per il Riesame non può “essere considerato di per sé comportamento concretizzante i gravi indizi della commissione del delitto di corruzione così come contestato al Chiari, al Ruggi, al Ferro e al Valentini”. Non ultimo per i giudici del Riesame, le condotte di Chiari “che secondo l’accusa sarebbero caratterizzate da una eccessiva disponibilità verso l’imprenditore in relazione all’adozione del Masterplan, agli aggiornamenti e alle informazioni forniti al Valentini relativamente all’iter amministrativo dei suoi progetti, devono essere ritenute condotte riconducibili e funzionali alle attribuzioni espressamente conferite dal sindaco Favilla al Chiari, di coordinatore del Progetto Stadio, il che comportava, che di fatto, Chiari costituisse il punto di riferimento e di collegamento tra Valentini e l’Amministrazione di Lucca”. Pertanto “l’evidente interessamento di Chiari al raggiungimento dell’obiettivo della riqualificazione del Progetto Stadio deve essere ritenuto non espressione di favoritismi per Valentini, bensì conseguente al ruolo di Chiari”. Appare comunque evidente ai giudici che per Chiari “la carriera politica e le conoscenze da essa derivate costituiscono non solo una occasione per aumentare il proprio prestigio, ma anche occasione di acquisire qualche incarico professionale, che Chiari dirottava verso il socio Ruggi, o verso persone di sua conoscenza, come con l’ingegner Ferro”.

Su Valentini, i giudici del Riesame puntano sul fatto che gli incarichi li abbia conferiti non come “compensi corruttivi”, ma “per gratificare Chiari, al fine di tenerselo buono, conoscendone il carattere e dovendo per forza mantenere con lui continui rapporti, essendo Chiari il suo referente, delegato dal sindaco per la questione dello Stadio”, avrebbe, in sostanza, tenuto un comportamento “accondiscendente”.

Sull’incarico svolto dall’architetto Ruggi, collega di studio di Chiari, i giudici sostengono come la prestazione da lui svolta per le pratiche di accatastamento di 200 unità immobiliari della Valore nel complesso “I giardini di San Marco” abbia avuto “un prezzo congruo alla prestazione che si richiedeva”, e che il pagamento “versato dal Valentini a mezzo di versamenti bancari, rilascio fatture, e pagamento delle tasse” sia stato regolare. Inoltre dalle intercettazioni non emergerebbero “i gravi indizi” riguardo alla “consapevolezza dell’accordo corruttivo fra Chiari e Valentini”.

Completamente estraneo ai fatti è poi definito Andrea Ferro. La cui prestazione è stata eseguita un “prezzo del tutto congruo e contenuto”, avendo inoltre “Ferro interesse ad acquisire Valentini come cliente”. Nell’ordinanza di custodia cautelare, poi, il Gip Silvestri non avrebbe offerto “alcuna prova che l’incarico a Ferro potesse essere una ricompensa ricollegabile a favoritismi o ad atti contra legem fatti dal Chiari a favore di Valentini”. Inoltre non avrebbe “nessuna rilevanza penale che la scelta di un professionista possa essere determinata da parte del committente anche dalla vicinanza o amicizia di tale professionista con persone che ricoprono cariche pubbliche”.

Stoccata finale sulle intercettazioni, infine da parte dei giudici Maresca, Magi, Palasciano, visto che non avrebbero riscontrato nell’ordinanza del tribunale di Lucca “conversazioni o intercettazioni, che possano attestare su quali motivazioni poggi la convinzione del Gip, in ordine alla consapevolezza del Ferro ed alla conseguente sussistenza dei gravi indizi della commissione del delitto di corruzione”.

A questo punto la parola passa in mano al pm Fabio Origlio e al procuratore capo Aldo Cicala, che dovranno decidere se presentare ricorso in Cassazione contro l’annullamento del Riesame fiorentino (10 giorni di tempo), anche se una prima, piccola vittoria l’hanno già avuta. Proprio martedì mattina il collegio del tribunale Lucca (composto Pezzuti, Profeta e Billet) competente per le misure cautelari reali, ha sciolto la riserva sull’istanza di dissequestro dei beni presentata dalla Valore spa: i terreni a S. Anna e 18milioni di euro, decretando il mantenimento del sequestro preventivo. Stavolta saranno i legali della Valore spa di Giovanni Valentini, Giulia Padovano e Francesco Marenghi, una volta lette le motivazioni, a presentare ricorso per Cassazione, visto anche l’annullamento del Riesame di Firenze.

panda


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