Con una recentissima sentenza del Tribunale di Lucca ha riconosciuto ad un docente precario di musica, difeso dall’Avv. Micaela Muttini (nella foto) del Foro di Massa Carrara, la carta elettronica di euro 500,00 per gli anni 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, in contumacia del Ministero dell’Istruzione e del Merito rimasto inadempiente, dopo essere stato ritualmente costituito in mora.
L’Avv. Muttini osserva che il nodo problematico è rappresentato dal fatto che i docenti precari, assunti fino al 30.06 non beneficiano della carta docente che dal 2024 è stata riconosciuta ai soli docenti precari con supplenza fino al 30 agosto, mentre i docenti di ruolo beneficiano della carta elettronica anche se assunti con contratto part-time.
Detta disparità di trattamento è molto grave, aggiunge l’Avv. Micaela Muttini, in quanto i docenti precari hanno le stesse mansioni e responsabilità e gli stessi obblighi formativi dei docenti di ruolo.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Lucca, recependo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, del Consiglio di Stato e della Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha riconosciuto al docente l’intero importo di euro 500,00 per ciascun anno di supplenza e così euro 2.500,00 da accreditarsi con gli stessi mezzi con i quali detto importo è riconosciuto ai docenti di ruolo.
Il diritto a ricevere la carta elettronica si prescrive nel termine di cinque anni e, pertanto, è importante interrompere la prescrizione anche solo con un’intimazione in mora per non perdere il diritto ad ottenere la carta docente; diritto che può essere riconosciuto anche ai docenti che sono usciti dalla scuola, ad esempio per pensionamento, immissione in ruolo, cambio di lavoro entro cinque anni dalla maturazione del diritto.
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea nel luglio 2025 ha riconosciuto anche ai docenti che hanno svolto supplenze brevi il diritto ad ottenere la carta
Le discriminazioni di cui sono vittime i docenti precari sulle cui spalle poggia gran parte del peso della scuola non riguardano solo la carta docente, ma anche la negata attribuzione della retribuzione della RPD così come delle ferie non godute dai docenti a termine riconosciute dalla giurisprudenza nonché la la mancata stabilizzazione dei docenti di religione a cui può essere riconosciuto un importante risarcimento del danno.
Non sempre lo Stato però adempie alle sentenze di condanna, rendendo necessario proporre il giudizio di ottemperanza davanti al Tar; ma i tempi di attesa per l’ottenimento, conclude l’Avv. Muttini non devono spingere i lavoratori (docenti e ATA precari, anch’essi vittime di gravi ingiustizie) a rinunciare ai loro diritti.
informatica; la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta docente, è invece decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico. Il diritto al risarcimento del danno in favore del docente che sia fuoriuscito dal sistema scolastico decorre dalla data in cui il danno, con la cessazione dal servizio, ha acquisito attualità. Tuttavia, ove nelle more, vi sia stata, in pendenza del rapporto, prescrizione dell'azione di adempimento ancora esperibile, nessun ristoro potrebbe essere richiesto, perché l'estinzione del diritto verificatasi per l'inerzia del titolare nel rivendicare l'adempimento in forma specifica, non può che comportare anche la perdita del diritto al risarcimento.
Sulla questione si sono altresì espressi il Consiglio di Stato e la Corte di Giustizia dell’Unione Europea
Il giudice del lavoro del tribunale di Lucca riconosce la carta elettronica ai docenti precari
Scritto da Redazione
Cronaca
09 Settembre 2025
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