Anno XI 
Mercoledì 14 Maggio 2025
- GIORNALE NON VACCINATO
claudio
claudio5

Scritto da ubaldo gnesi
Cronaca
26 Luglio 2023

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Più di quindici anni fa, quando “andavo di moda”, avevo anche buoni rapporti con l’Assessore all’Urbanistica e all’Edilizia Privata di quel tempo.
Un giorno mi chiese di supportare, con un mio parere un suo parente, che voleva apportare alcune modifiche alla sua abitazione posta in centro città, ricordo che era un bel signore, con due particolari caratteristiche, l’abitudine di muoversi con passi corti ed era sempre ben pettinato.
Tra le cose che gli suggerì, dopo un adeguato approfondimento delle norme del Centro Storico, mi resi conto che in generale erano impedite la realizzazione di terrazze a vasca o a tasca.
Nelle norme c’era e forse ancora c’è, una incertezza legislativa, poiché quell’ordinamento trascurava la possibilità di costruirle sopra il colmo del tetto.
Sapendo per esperienza, che l’Urbanistica talvolta è materia elastica, prima di dare una risposta definitiva al mio interlocutore, mi volli confrontare con il Geometra Guido Barsotti, che a quel tempo era il responsabile del servizio e secondo quanto indicato sul sito ufficiale del Comune, pure del procedimento.
Leggemmo assieme la disciplina di dettaglio relativa a quella unità edilizia, la quale evidenziava la possibilità di realizzare limitate modifiche esterne, non dava prescrizioni circa le coperture, tuttavia quel tipo di struttura, qualora realizzata avrebbe avuto maggiore impatto rispetto a quelle a vasca o a tasca.
In ogni caso si disse, ciò che il Regolamento Urbanistico non ammetteva, era da considerare in contrasto, ragionamento che non fa una grinza, fu così che a malincuore suggerì’ al mio interlocutore di rinunciare nell’intento e limitare i lavori di ammodernamento del suo immobile, ad opere meno significative.
Anni dopo, in una altra unità edilizia del Centro Storico di maggior valore, con disciplina più restrittiva, che comportava, diversamente dalla prima, anche la salvaguardia delle coperture e delle facciate, fu autocertificato, dopo aver ottenuto la connessa Autorizzazione Ambientale, attraverso la D.I.A. n° 1441/2005 il “risanamento e consolidamento con modifiche di prospetto alla copertura di una porzione di tetto di un fabbricato posto in Lucca, via della Polveriera 12”, che in buona sostanza prevedeva la realizzazione di una terrazza sopra il colmo del tetto.
A ricevere quell’autocertificazione sottoscritta dall’Ingegner Paolo Nocchi, fu proprio il Geometra Guido Barsotti, che alla luce dei fatti, con tutta evidenza, si era dimenticato di ciò che tempo prima aveva verbalmente concordato con il sottoscritto.
Infine, visto che quel lavoro tanto bene non era venuto, venne poi richiesta pure una sanatoria mediante la domanda n° 1212/2007, che ancora l’esperto Barsotti definì nel migliore dei modi, tanto che l’Architetto Maurizio Tani, al tempo dirigente del settore Edilizia Privata, con proprio atto n° 105/2008 dichiarò ammissibile quanto desiderato.
In concomitanza dei sopracitati elementi oggettivi, l’intervento realizzato, all’apparenza non trova riscontro nella disciplina urbanistica vigente al momento, per cui le opere di che trattasi, a mio modo di vedere, non sembrano né autocertificabili, né legittimabili, né tanto meno sanabili.
L’Architetto Maurizio Tani, corredattore anche dell’attuale Regolamento Urbanistico, con il supporto dell’esperto Barsotti, in solido profondi conoscitori della legislazione di cui si parla, hanno viceversa certificato la correttezza di quanto eseguito, cogliendo nelle norme correlate, i favorevoli presupposti, che a me oggettivamente non mi riesce di rinvenire.
Di contraltare, ricordo perfettamente il confronto tra me e l’esperto Barsotti, di cui ho in precedenza fatto menzione, nel quale si concordò che in Centro Storico, erano generalmente inibite la realizzazione di qualsiasi tipo di terrazza, in sostituzione delle originarie orditure di copertura.
Dico infine, che se quella pratica fosse capitata al sottoscritto, anche a seguito del colloquio avuto con il responsabile Barsotti, in nessun caso avrebbe ottenuto una favorevole istruttoria tecnica.
A questo punto non resta che chiedere all’Assessore del ramo Nicola Buchignani, cosa ne pensa di questa particolare faccenda, tanto più che l’opera di cui parlo, è proprio a fianco della sua “bottega”.

Per giusta conoscenza, sottolineo che il Regolamento Urbanistico vigente a quel momento, agli articoli n° 78.2 e ai successivi commi n° 78.2.1 e 78.2.3 stabilisce quanto segue:
1.    Gli interventi devono assicurare la salvaguardia degli elementi strutturali e delle caratteristiche tipologiche, nonchè il mantenimento di tutti gli elementi architettonici degli edifici in questione. Gli interventi devono inoltre integrare le testimonianze storiche nell’attuale configurazione delle unità edilizie in questione così come esse risultano a seguito dalle trasformazioni e adattamenti verificatisi nel tempo. Sono inoltre ammesse, nel rispetto delle condizioni sotto specificate, le modifiche volte conseguire la piena utilizzazione degli spazi disponibili e il miglioramento delle condizioni di abitabilità.
2.    In particolare, gli interventi sugli elementi strutturali comportano la salvaguardia di murature portanti esterne ed interne, solai, volte, scale e coperture. Gli interventi devono rispettare la giacitura di tutti gli elementi portanti e delle quote di imposta e di colmo dei tetti, e devono essere effettuati con l'impiego prevalente di tecniche di consolidamento e di materiali tradizionali. Sono ammesse la bucatura dei solai e l'apertura di vani porta nelle murature interne per esigenze di carattere distributivo, o al fine di adeguare e rinnovare gli impianti, sempre che tali aperture non interferiscano con decorazioni e superfici murarie di pregio.
3.    Gli interventi sugli elementi architettonici e le superfici comportano la salvaguardia degli elementi costitutivi dei fronti esterni comprese le aperture esistenti, di cui vanno conservati il numero, la posizione e le forme esistenti. Vanno anche conservate testimonianze architettoniche, archeologiche e stratificazioni murarie che rivestano un particolare interesse per documentare le vicissitudini costruttive e le fasi di trasformazione degli edifici su cui fossero eventualmente presenti. Per il trattamento delle superfici ci si atterrà alle norme comuni riportate nel precedente art. 53 a seconda che si tratti di facciate caratterizzate prevalentemente da intonaci ovvero da partiti murari a vista. Si prescrive infine la salvaguardia dei serramenti esterni e, se ammalorati, la loro integrazione e/o sostituzione con materiali e finiture realizzati sulla base di modelli e proporzioni tradizionali, in conformità con le prescrizioni generali contenute sempre nel precedente art. 53, comma 5.

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