Anno XI 
Giovedì 15 Maggio 2025
- GIORNALE NON VACCINATO

Scritto da ubaldo gnesi
Politica
08 Novembre 2022

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Alcuni giorni addietro il signor Francesco Pellati, autorevole componente del partito della Lega per Salvini Premier, a riguardo di un mio precedente scritto che descriveva, principalmente, la vicenda che attiene alla realizzazione di una piscina, anche di proprietà dell’avvocato Gianmarco Mancini, ubicata su un terreno agricolo, ridusse la questione a mera “accidia” e in ogni caso il fatto non incideva, a suo avviso, sulla sua nomina alla presidenza di GEAL S.p.A.

Dico al signor Pellati che non ho risentimento per nessuno, poiché il risentimento non fa parte bagaglio caratteriale. In ordine a tal fatto, nonché in concomitanza alla sua polivalente esperienza, sommessamente le suggerisco, prima di avanzare giudizi sommari sul sottoscritto, con cui non ha mai intrattenuto rapporti, di prendere coscienza dei fatti e degli antefatti.

Lei a quel che risulta dal web, è Archeologo, appartiene alla Accademia dei Lincei e tra gli altri meriti, è pure ispettore generale delle Belle Arti. Ciò detto, la conservazione del bello e del giusto, dovrebbero senz’altro parte del suo bagaglio culturale. Questi significativi principi sono per me condivisibili, è da lì, egregio dottore, che partirà la mia analisi, circa l’accertamento del giusto, che va al di là dell’amicizia o di ogni altro tipo di rapporto.

Prima però vorrei rammentarle il fatto del passato che, qualora vero non deporrebbe, a proposito dell’accidia, a suo favore. Nella primavera del 2017, durante la preparazione della campagna elettorale del periodo, Marcella Maniglia allora segretaria comunale del suo partito, mi parlò di lei. Mi disse della sua appartenenza ad una associazione, di cui non ricordo il nome, ma che si occupava un po’ di tutto, inoltre mi parlò di una diffida ricevuta da Lei circa l’inserimento del mio nome nella lista dei candidati del suo partito. Raccomandazione inutile, poiché a quel tempo ero ancora impiegato in amministrazione e a candidarmi non ci pensavo proprio. Tuttavia in forza del fatto, qualora quanto riferitomi corrisponda al vero, avrei piacere di conoscere pubblicamente i motivi ostativi, che la condussero a quella ostile posizione nei miei confronti. 

Tornando all’accadimento d’interesse, penso che chi assume una carica pubblica, dovrebbe risultare scevro da qualsiasi eccezione morale. In questa evenienza noi due, alla luce di quanto da lei affermato, abbiamo differenti convinzioni. A rimarcare questa differenza, annovero pure la mia analisi di stamani a carico della proprietà della famiglia Mancini in quel di Vecoli.

In dipendenza della concessione edilizia n. 690/93 e successiva variante, periodo in cui l’avvocato Mancini ricopri il ruolo di deputato della Repubblica per la Lega Nord, furono avviati i lavori per la trasformazione di un fabbricato rurale acquistato poco prima. Quella licenza trattò la “ristrutturazione di un fabbricato per abitazione ed annessi rurali con creazione di due unità immobiliari”.

Al momento del rilascio della licenza, quel territorio fu compreso nella Variante al PRGC/58 del Settore E (operante dai primi mesi del 1989), che classificò la zona di tipo A2, quindi di pregio ambientale, disciplinata sotto tale profilo dalla legge n. 431/85. La normativa urbanistica del tempo discendeva dalla legge Regione Toscana n. 59/80, che distingueva le trasformazioni edilizie in più gradi, in dipendenza dell’intensità delle opere richieste e, poi, autorizzate.

Nel caso che si intendesse modificare l’assetto di un edificio senza intervenire sulle parti strutturali verticali o orizzontali e mantenendo la destinazione originaria, le opere erano riconducibili alla categoria D1 e l’intervento edilizio poteva essere eseguito in “via diretta”. Ogni altra opera di grado superiore, tra cui il “cambio di destinazione” era subordinata alla preventiva approvazione, attraverso un iter lungo e complicato, di uno specifico Piano di Recupero, approvato in via definitiva dal Consiglio Comunale. 

Non rinvenendo nel “sito web comunale”, Piani di Recupero riguardanti la “proprietà Mancini”, la circostanza indurrebbe a pensare che la costruzione, anche dopo le opere di trasformazione, avrebbe mantenuto la destinazione in riferimento a quanto indicato nel “sito web comunale” e in quello dell’Agenzia del Territorio del medesimo tempo, appunto la destinazione di “fabbricato rurale”.

Continuando a consultare il sito dell’Agenzia delle Entrate, risulta che in data 12/7/2003 le unità immobiliare di cui si parla hanno ottenuto la classe di “Ente Urbano, poi in data 9/11/2015 quella di unità abitative di classe A3 e A7, senza la necessità di ulteriori opere edili, come del resto appare consultando il sito web comunale di riferimento.

La variazione catastale attestata nel senso suddetto senza l’esecuzione di ulteriori opere, è stata possibile in dipendenza delle caratteristiche del fabbricato, vale a dire: altezza, superfici aero illuminanti, dimensione dei vani, nel senso voluto dalle normative del tempo. Ciò sta a significare, che l’impianto progettuale approvato relativo alle due unità immobiliari, al di là della destinazione indicata, presentava “caratteristiche di tipo residenziale”, per cui le opere richieste avrebbero dovuto essere classificate di tipo D2, subordinando il rilascio di quel permesso all’approvazione di un preventivo Piano di Recupero, così come voluto dall’articolo n. 7 della legge Regione Toscana n. 59/80.

Mi lascia sbigottito come un tecnico esperto come Andrea Barsotti, i suoi superiori in grado, la Commissione Edlizia e l’assessore del ramo, tutti assieme non si siano resi conto di queste evidenze, praticamente una amnesia generale.

Per una più completa comprensione della faccenda, sarebbe giusto sapere, in virtù della procedura sviluppata, se sia stato corrisposto o meno, il contributo ex Bucalossi circa le opere eseguite, nonché l’epoca del primo “certificato di residenza” delle persone che abitano l’immobile.

In aggiunta a quanto sopra, dal confronto delle “ortofoto del sito della Regione Toscana”, la distanza tra il fabbricato “Mancini” e quello posto ad ovest dello stesso, nell’anno 1988 appare maggiore, rispetto a quella dell’anno 1996. L’eventualità induce a pensare che uno dei fronti antistanti i due fabbricati è stato necessariamente modificato e avanzato.

Dall’esame della vegetazione aero fotografata in più periodi si nota, tra l’altro, che la piantumazione posta sul lato sud-est del fabbricato “Mancini” fu ed ancor oggi appare nella medesima posizione. Questa circostanza porta a pensare che proprio il fronte ovest del fabbricato “Mancini”, sia stato probabilmente traslato in avanti. Qualora l’apparenza fotografica risulti corretta, tali opere, in zona boschiva come quella di Vecoli posta sotto tutela ambientale, in una zona classificata di tipo A2 dal PRGC dell’epoca, non sarebbero legittimabili in alcun maniera. 

È per i motivi in elenco che si rende necessaria una verifica accurata dello stato di fatto di quei dei luoghi. Qualora fossero riscontrate le carenze elencate, si renderebbe necessario l’avvio di un “procedimento sanzionatorio” con le modalità previste dagli articoli nn. 197 comma 4 e 199 comma 2, della legge Regione Toscana n. 65/2014.

Resto pertanto in attesa di una risposta chiarificatrice, da parte dell’amministrazione comunale, di questa particolare vicenda.

Commento di Aldo Grandi: Anche noi, come, del resto, il capogruppo dell'opposizione in consiglio comunale Francesco Raspini e come tutti i lucchesi di buona volontà, restiamo in attesa di conoscere come stanno, effettivamente, le cose. E per questo chiediamo al sindaco Mario Pardini di avviare ogni procedimento al fine di prendere visione e appurare eventuali irregolarità. Non è, infatti, questa, questione che attiene solamente all'avvocato Mancini neo presidente di Geal, società che si occupa proprio dei servizi idrici della città, bensì di tutta l'amministrazione comunale per via del rispetto della legalità che attiene non solo ad ogni cittadino, ma, in particolare, a chi ricopre incarichi pubblici.

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